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DISEGNO DI LEGGE AMATO SULLA VIOLENZA NEGLI STADI. (PARTE PRIMA)

Categoria: F. DECRETO CONTRO VIOLENZA STADI
Commentare: 28.03.2007 22:27

DISEGNO DI LEGGE AMATO SULLA VIOLENZA NEGLI STADI, APPROVATO IL 27.03.2007 parte prima

N.B. COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: i pezzi più interessanti sono evidenziati in vari colori

XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2340-A




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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1314)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(PRODI)

dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
(MELANDRI)

dal ministro dell'interno
(AMATO)

e dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro delle infrastrutture
(DI PIETRO)

e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
(LANZILLOTTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 marzo 2007

(Relatore per la II Commissione: PISICCHIO;
Relatore per la VII Commissione: FOLENA)


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NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione), il 19 marzo 2007, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.



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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2340 e rilevato che:

esso reca un contenuto omogeneo, volto a rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, anche attraverso l'immediata applicazione di prescrizioni relative alla loro organizzazione ed al loro svolgimento; a tale materia si riconnette solo indirettamente l'articolo 11-quinquies, che reca modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo;

interviene, all'articolo 1, a dettare una disciplina transitoria, applicabile fino alla completa attuazione di prescrizioni (che il provvedimento in esame integra ed amplia, anche implicitamente) già introdotte, in particolare, dall'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, ed ormai entrate in vigore a partire dalla stagione sportiva 2006/2007;

contiene disposizioni che effettuano richiami normativi in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 11-quater, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, richiama, «in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo»);

adotta, in alcuni casi, espressioni di uso comune suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato giuridico loro attribuito (ad esempio, l'articolo 1 fa riferimento agli «stadi non a norma», nei quali «le competizioni sono svolte a porte chiuse»; l'articolo 2-bis, comma 1 reca la rubrica «divieto di manifestazioni esteriori», locuzione che compare anche al secondo comma, in connessione con il divieto di talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali», recata nel primo comma del medesimo articolo);

la tecnica della novellazione - all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; in altri casi invece, la novellazione delle norme pregresse pur non conforme a quanto previsto dalla citata circolare, appare tuttavia nel caso di specie funzionale ad una sua più agevole comprensione e coerente con la finalità dell'intervento legislativo, volto a modificare termini o importi di sanzioni previsti da




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disposizioni vigenti: articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1); lettera b); lettera c); articolo 2-bis, comma 3; articolo 5, comma 01; articolo 11-quater, comma 1, lettera d);
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 11-quater - che inserisce il comma 6-bis all'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) al fine di richiamare, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, l'osservanza di specifiche misure individuate con codice di autoregolamentazione, volte «alla diffusone tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive» - andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento di tale disciplina con quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 34, che appare perseguire il medesimo intento e reca una formulazione in gran parte identica;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2-bis - che definisce una peculiare tipologia di condotta illecita, sintetizzata nella formulazione della rubrica «divieto di manifestazioni esteriori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la fattispecie che integra il reato ivi previsto, in particolare con riferimento a talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali».





PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2340 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione del decreto




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legge n. 8 del 2007 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;

osservato che il decreto legge in esame contiene, inoltre, una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, rientranti nella materia «ordine pubblico e sicurezza» attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione;

rilevato che alla medesima finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque anch'esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;

osservato, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge introducono uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori, i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive;

considerato che l'assenza di termini rigorosi nella definizione delle condotte vietate determina la introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale dai contorni indeterminati, rispetto alla quale non è chiara la individuazione del bene meritevole di tutela giuridica sotto il profilo penale;

rilevato inoltre che la previsione relativa alla sanzione prevista all'articolo 7, comma 1, capoverso «articolo 583-quater», che introduce l'articolo 583-quater del codice penale, può portare all'applicazione della pena della reclusione fino a diciotto anni nel caso di lesioni personali gravissime procurate ad un pubblico ufficiale, analogamente a quanto previsto per la commissione di più gravi reati contro la persona;

esprime


PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:

siano riformulati i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge, mediante una disciplina rigorosa della condotta che si assume vietata, in modo da individuare il bene meritevole di tutela giuridica;




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e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del decreto-legge, che la pena stabilita per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale sia definita in termini di maggiore ragionevolezza, anche tenendo presente l'entità delle altre pene previste per i reati contro la persona.





PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,


esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2340, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche»;

valutati positivamente, in particolare: l'articolo 10 che prevede che all'adeguamento degli impianti provvedano le società utilizzatrici degli impianti medesimi ed individua le procedure per il rilascio alle società del provvedimento abilitativo che eventualmente si rendesse necessario; l'articolo 11 che prevede la definizione attraverso un tavolo concertativo ampiamente partecipato (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, Ministro per le infrastrutture, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, CONI, ANCI, Regioni, organizzazioni sportive), di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva;

esprime


PARERE FAVOREVOLE



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PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,


esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;


considerato che il provvedimento, che persegue lo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, reca una serie di misure, finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;


rilevato che il testo apporta modifiche a norme di carattere penale e processuale contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», nel decreto legge n. 28 del 2003 «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e nel codice penale;


considerato che le suddette previsioni investono specifici profili relativi alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lett. l), della Costituzione;


rilevato che alla finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono connesse le ulteriori disposizioni del provvedimento che, riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi tesi ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;


rilevato che l'articolo 11 prevede l'attuazione di un tavolo di concertazione, cui partecipino i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, al fine di definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e all'esercizio della pratica calcistica;


considerato che la previsione di una analoga partecipazione delle regioni e degli altri organismi di cui all'articolo 11 è prevista




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anche in relazione a quanto statuito dall'articolo 11-bis, che attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta olimpica;

esprime


PARERE FAVOREVOLE



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Pag. 8
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TESTO
approvato dal Senato della Repubblica

TESTO
delle Commissioni
Art. 1. Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Identico.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Pag. 9
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DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8






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Pag. 10-11
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Testo approvato dal Senato della Repubblica Testo delle Commissioni
Allegato Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
All'articolo 1:
All'articolo 1:

al comma 1, le parole «a porte chiuse» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di pubblico»;


al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «persona fisica» sono inserite le seguenti: «o giuridica» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
identico;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
identico.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.





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Pag. 12-13
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3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
All'articolo 2:
All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all'articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis»;
identico;

al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
identico;

«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale."»;

al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»;
identico;

al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;
identico;

al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
identico;

al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»;
identico;

al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse la parola: «morali» nonché le parole: «risiedono, ovvero di cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - (Divieto di manifestazioni esteriori). - 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati
«Art. 2-bis. - (Divieto di striscioni e cartelli). - 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto






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commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale. Soppresso.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro". Soppresso.
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - Identico».

2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
All'articolo 3:
All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e dopo le parole: «in modo da creare un» è inserita la seguente: «concreto», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: "se dal fatto deriva un





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pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica"»;
al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso.
identico.

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
Identico.

«Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). - 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».

All'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,».
All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"».

All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro"».
Identico.

All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge».
Identico. < /TABLE>




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All'articolo 7: All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
identico:

«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
«1. Identico:

"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà."»;
"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni."»;


la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale».
identico.

All'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente: All'articolo 8:

«4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione della predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato».

All'articolo 9, al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000».
All'articolo 9:

al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che





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Pag. 20-21
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< TABLE BORDER=0 cellpadding="10" cellspacing="0"> sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura».
All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».

All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




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Pag. 22-23
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Art. 11-ter. - (Rilascio di biglietti gratuiti per i minori). - 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

Art. 11-ter. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
Art. 11-quater. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - Identico.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 11-quinquies. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - Identico:
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
a) identica;
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport"; b) identica;
c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
c) identico:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
d) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni"; d) identica;





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Pag. 24-25
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e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
e) identica.
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".

Art. 11-quinquies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto"».
Art. 11-sexies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - Identico».





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Pag. 26-27
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Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 (*).

Testo del decreto-legge


Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni(*)

Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;


emana

il seguente decreto-legge
:

Articolo 1.
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).
Articolo 1.
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi).
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del



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(*) Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007.

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(*) Le modifiche introdotte dal Senato della Repubblica sono evidenziate in neretto. Le modifiche apportate dalle Commissioni sono evidenziate in neretto corsivo. Per le parti introdotte dal Senato della Repubblica e soppresse dalle Commissioni si rinvia all'Allegato al disegno di legge di conversione (pagine da 10 a 25 del presente stampato).

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Pag. 28-29
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presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: 2. Identico:
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro.In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».

3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.

3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.

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Pag. 30-31
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Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) al comma 1:
a) identica:

1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»;
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
2) identico;

a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni»;

c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;

d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti:

«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.».


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Pag. 32-33
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2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: 2. Identico:
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.». «1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».


Articolo 2-bis.
(Divieto di striscioni e cartelli).
1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.



Articolo 2-ter.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.


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DISEGNO DI LEGGE AMATO SULLA VIOLENZA NEGLI STADI. (PARTE SECOND

Categoria: F. DECRETO CONTRO VIOLENZA STADI
Commentare: 28.03.2007 22:04, Editare: 01.04.2007 09:34

DISEGNO DI LEGGE AMATO SULLA VIOLENZA NEGLI STADI, APPROVATO IL 27.03.2007 parte seconda

N.B. COMUNICAZIONE DI SERVIZIO: i pezzi più interessanti sono evidenziati in vari colori


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Pag. 34-35
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Articolo 3.
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Articolo 3.
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
1. Identico:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».


1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica».

2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
2. Identico:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti,



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manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.». o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.».

Articolo 3-bis.
(Aggravante del reato di danneggiamento).
1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive».


Articolo 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Articolo 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Identico:

a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;

b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
b) identica;

c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».
c) identica.

2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».


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3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter». 3. Identico.

Articolo 5.
(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti).
Articolo 5.
(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti).
01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».

1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».
1. Identico.


Articolo 6.
(Misure di prevenzione).
Articolo 6.
(Misure di prevenzione).

1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
1. Identico:

«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni 2. Identico».


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di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».
Articolo 7.
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).
Articolo 7.
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.».

2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».
2. Identico.


Articolo 8.
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
Articolo 8.
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401).
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.


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2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate. 2. Identico.
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro. 3. Identico.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie. 4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi poteri statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 5. Identico.

Articolo 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).
Articolo 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio).
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
1. Identico.


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2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate. 2. Identico.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.

Articolo 10.
(Adeguamento degli impianti).
Articolo 10.
(Adeguamento degli impianti).
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
1. Identico:

«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».


Articolo 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).
Articolo 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva).
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di
Identico.


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concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.

Articolo 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport).
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Art. 11-ter.
(Rilascio di biglietti gratuiti per i minori).
1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.



Articolo 11-quater.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori).
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità».


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.

Articolo 11-quinquies.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177).
1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»;

b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»;

c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono


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tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»;
d) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;

e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo».


Articolo 11-sexies.
(Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo).
1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alfine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto».


Articolo 12.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007.


NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.
Amato, Ministro dell'interno.
Mastella, Ministro della giustizia.
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture.
Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.

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STRISCIONI NEGLI STADI. NORMATIVA DAL 30 MARZO

Categoria: F. DECRETO CONTRO VIOLENZA STADI
Commentare: 13.03.2007 22:50

LE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL MINISTERO DELL’INTERNO

a cura di Ufficio Stampa della Triestina Calcio 22/03/2007
A partire dal 30 marzo 2007, sarà vietato introdurre negli stadi striscioni, bandiere o qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Saranno altresì vietati i tamburi e gli altri mezzi di diffusione sonora

L'U.S. Triestina Calcio S.p.A., come previsto dalle disposizioni, pubblica qui di seguito le principali determinazioni assunte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive nella riunione del 14 marzo scorso

L'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

ritualmente costituitosi in data 8 marzo 2007, (..omissis...)
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

E’ fatto divieto introdurre in tutti gli impianti sportivi striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, se non espressamente autorizzato. Sono altresì vietati i tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (es. megafono).

Nel limite stabilito dalle società sportive, sarà possibile introdurre ed esporre striscioni contenenti scritte a sostegno della propria squadra per la gara in programma, inoltrando, almeno 7 giorni prima dello svolgimento della gara, apposita istanza, anche mediante fax o e-mail, alla società che organizza l’incontro, indicando le proprie generalità complete. A tal fine occorrerà specificare:
° le dimensioni ed il materiale utilizzato per la realizzazione;
° il contenuto e la grafica compendiati in apposita documentazione fotografica;
° il settore in cui verrà esposto.


Analoga disciplina dovrà essere applicata per le bandiere , fatte salve quelle riportanti solo i colori sociali della propria squadra e quelle degli Stati rappresentati in campo.

Per le coreografie, oltre a quanto sopra previsto, dovranno essere specificate le modalità ed i tempi di attuazione, significando che tale attività dovrà comunque terminare prima che inizi la gara.

La società, in relazione alla già cennata esigenza di curare la “qualità dello spettacolo”, valutati gli spazi disponibili a monte e a valle degli spalti (balaustre), con esclusione quindi di quelli tra gli spettatori, informerà, senza ritardo, della istanza pervenuta il Dirigente del G.O.S. ovvero, per gli stadi al di sotto della capienza stabilita dal quadro normativo vigente, l’Ufficio di Gabinetto del Questore i quali, acquisito anche per le vie brevi il parere delle Amministrazioni interessate (Vigili del Fuoco e, ove presente, Capo degli Steward), provvederanno, non oltre i 5 giorni prima dello svolgimento dell’incontro, a concedere il proprio “nulla osta”, a condizione che:
1. sia/siano identificato/i il/i richiedente/i dell’esposizione del materiale o della realizzazione delle coreografie;
2. all’interno del gruppo identificato dal materiale non siano presenti una o più persone soggette a divieto di accesso agli impianti sportivi;
3. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica;
4. non sussistano motivi ostativi sotto il profilo della salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza antincendio.
Il nulla osta potrà essere concesso anche per l’intera stagione ed essere revocato, fatte salve le prerogative della società che ha accordato l’autorizzazione, qualora uno o più appartenenti al gruppo vengano colpiti da Daspo o si rendano responsabili di episodi di intemperanza o violazioni delle prescrizioni previste dal Regolamento d’Uso;
E’ comunque vietato esporre materiale che per dimensioni ostacoli la visibilità agli altri tifosi tanto da costringerli ad assumere la posizione eretta.

La società che ospita l’incontro, a cui è demandata ogni attività di verifica inerente la specifica materia, comunicherà per iscritto le determinazioni assunte al richiedente, con l’avviso che:
1. il materiale autorizzato dovrà essere introdotto all’interno dell’impianto almeno 1 ora prima dell’apertura dei cancelli, specificando il varco di accesso;
2. non sarà consentito l’ingresso di materiale , ancorché autorizzato, dopo l’apertura al pubblico dei cancelli;
3. gli striscioni potranno essere affissi esclusivamente nello spazio specificamente assegnato dalla società, la quale dovrà quindi verificare il rispetto delle prescrizioni con proprio personale;
4. l’esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l’immediata rimozione e l’allontanamento dall’impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l’autorizzazione all’esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza;
5. al termine del deflusso il materiale autorizzato dovrà essere rimosso e, ove prescritto anche attraverso il sistema di comunicazione sonora dello stadio, ripresentato integralmente presso il varco indicato;
Della presente procedura dovrà essere data massima diffusione attraverso:
un apposito comunicato agli organi di informazione;
specifiche circolari, diramate a cura delle Amministrazioni ed Enti sportivi rappresentati in Osservatorio, alle proprie diramazioni sul territorio;
la lettura di un apposito comunicato elaborato dalla presidenza dell’Osservatorio in tutti gli stadi, attraverso il sistema di diffusione sonora già dalla prossima giornata di campionato.
La presente determinazione dovrà essere recepita nel regolamento d’uso degli impianti, e applicata dal 30 marzo 2007. (…omissis…)

fonte:http://www.triestinacalcio.it/
:mad::mad::mad::mad:
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SI PREPARA ANCHE LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI STRISCIONI

Categoria: F. DECRETO CONTRO VIOLENZA STADI
Commentare: 11.03.2007 01:04


STRETTA SUGLI STRISCIONI ALLO STADIO, NIENTE POLITICA

(AGI) - Roma, 1 mar. - In arrivo una stretta sugli striscioni all'interno degli stadi. A parte quelli offensivi, che sono gia' vietati, il Viminale vuole proibire anche gli striscioni dal contenuto politico e sociale. Allo stadio - ha detto il vicecapo vicario della polizia, Antonio Manganelli uscendo dalla riunione dell'Osservatorio - entra qualsiasi striscione e cio' non risponde alla natura e allo spirito. Abbiamo istituito una commissione che giovedi' prossimo ci spieghera' in che senso operare. L'idea - ha continuato Manganelli - e' quella di fare in modo che chi ha intenzione di portare striscioni allo stadio, ne denunci telefonicamente il contenuto, le dimensioni e il materiale e ricevere eventualmente l'autorizzazione".
Manganelli, che ha anticipato che tra i componenti la commissione ci sara' un esponente dei vigili del fuoco, ha lasciato intendere che indicazioni sulla disciplina degli striscioni all'interno degli stadi saranno inserite nel decreto legge del governo attualmente all'esame del Parlamento.

02/03/2007 - GazzettaDelloSport
Due commissioni al Senato inaspriscono il decreto Amato: nel mirino biglietti con nomi falsi e striscioni razzisti.

La violenza nel calcio ricompatta il Senato. E' successo ieri, giorno caldo per la fiducia che proprio il Senato deve votare per il Prodi-Bis. Aula, si sa, spaccata a metà, mentre nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia i senatori sono assolutamente d'accordo nell'accelerare il percorso del decreto anti-violenza nel calcio. Un'attenzione trasversale che nel primo pomeriggio di ieri ha partorito una ventina di emendamenti che hanno plasmato, inasprendo sanzioni e pene, il decreto Amato. Oggi il testo approderà quindi in Senato per poi passare alla Camera per la definitiva approvazione entro l'8 aprile. Quali sono state le modifiche apportate al testo? Saranno soltanto 4 e non più 10 i biglietti che una persona potrà acquistare, esibendo un documento di identità. Si responsabilizzano anche i gli addetti alla vendita che, se non svolgeranno correttamente il controllo, avranno un'ammenda da 5 mila a 20 mila euro.

Si estendono i provvedimenti anche ai minorenni (dai 14 anni) e saranno i genitori a ricevere la notifica. Il Daspo, divieto di partecipare a manifestazioni sportive, previsto da 3 mesi a 3 anni, viene elevato da 1 a 5 anni, si aggrava la pena anche per striscioni, simboli o cori offensivi: pene da 3 mesi a 1 anno che possono salire a 5 anni e 50 mila euro di multa. Raddoppia la sanzione per le società che non vigilano e sale la sanzione anche per chi crea disordini nei luoghi adiacenti lo stadio: rimane la reclusione da 6 mesi a 3 anni, ma la multa sale da mille a 5 mila euro. Aumenta della metà anche la pena a chi procura lesioni gravi o gravissime, che quindi passa da 3-9 anni a 4 e mezzo- 13 e mezzo. All'unanimità si è deciso di non sanzionare i comportamenti provocatori dei giocatori «per evitare intromissioni nell'ordinamento sportivo».
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CATANIA-PALERMO, COME SI E' GIUNTI AL "DECRETO"

Categoria: F. DECRETO CONTRO VIOLENZA STADI
Commentare: 11.03.2007 00:52

Questo l'articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport il 3 febbraio 2007

Follia ultrà: un poliziotto ucciso
Si chiamava Filippo Raciti e aveva 38 anni l'ispettore capo della mobile di Catania morto per le esalazioni di una bomba carta gettata nella sua auto. Stop ai campionati "a tempo indeterminato"
Un tifoso ferito viene soccorso. Grazia NeriCATANIA, 2 febbraio 2007 - Catania-Palermo, il derby siciliano anticipo della 22ª giornata di A finito 1-2, scrive un nuovo capitolo nero del calcio italiano. Un agente del reparto mobile della Questura di Catania è morto durante scontri tra forze dell'ordine e tifosi del Catania durante il derby con il Palermo. La vittima era l'ispettore capo Filippo Raciti di 38 anni, lascia la moglie e due figli in tenera età, L'agente è morto alle 22.10 per arresto cardio-respiratorio a seguito delle esalazioni di una bomba carta gettata all'interno dell'auto cui si trovava. Lo si apprende dai medici del reparto di rianimazione dell'ospedale Garibaldi dove l'ispettore Raciti, originario di Misterbianco, è deceduto. Secondo le ultime notizie un altro poliziotto versa in grave condizioni, ma non è in pericolo di vita.
La Procura di Catania ha infatti aperto un fascicolo sull'accaduto. Secondo quanto si è appreso, lo scontro sarebbe avvenuto fuori dallo stadio mentre i tifosi del Palermo entravano al Massimino. Le forze dell'ordine si sarebbero frapposte tra gruppi di ultras.
"L'agente, giunto in condizioni disperate, ha avuto un arresto cardiaco. Dopo essere stato sottoposto alle procedure di rianimazione, aveva ripreso qualche funzione vitale. Ma tutto è stato inutile", ha spiegato il direttore dell'azienda ospedaliera Giuseppe Navarria.
INCREDIBILE BILANCIO - Sarebbero un centinaio (almeno 70 poliziotti) i feriti portati al Garibaldi. L'ospedale ha dichiarato lo stato d'emergenza. Intanto il commissario straordinario della Federcalcio, Luca Pancalli, dopo un vertice ha disposto il blocco di tutti i campionati, dalla serie A alle giovanili. "Senza misure drastiche non si riparte - ha dichiarato Pancalli -. Il campionato si ferma fino a tempo indeterminato". Pieno il sostegno da parte del Coni alla Figc. È quanto ha assicurato il numero uno dello sport italiano, Gianni Petrucci. Stop anche alle partite delle nazionali azzurre, sia l'amichevole di quella maggiore, mercoledì a Siena contro la Romania, sia l'amichevole dell'Under 21 martedì a Chieti con il Belgio. Decisione presa da Luca Pancalli dopo essersi consultato con i due vicecommissari Gigi Riva e Massimo Coccia.
Dettaglio paradossale e agghiacciante, la partita era stata preceduta da un minuto di silenzio per ricordare la figura di Ermanno Licursi, dirigente della Sammartinese, morto sabato scorso dopo una rissa allo stadio di Luzzi, al termine della partita con la Cancellese (Terza categoria).
Alle 23 circa, l'arbitro Farina, gli assistenti Scaglietti e Rossomando, e il quarto uomo, Damato, hanno lasciato gli spogliatoi dello stadio Massimino e sono saliti su un'auto per lasciare l'impianto. Alle 24 è toccato ai tifosi del Palermo.
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DECRETO AMATO, TESTO INTEGRALE

Categoria: F. DECRETO CONTRO VIOLENZA STADI
Commentare: 11.03.2007 00:33

IL DECRETO ANTIVIOLENZA CALCIO
Ecco il testo integrale approvato dal Consiglio dei Ministri
http://www.repubblica.it/online/calcio/leggeviolenza/leggeviolenza/storico0026fd0ccxw200h146c00.jpg
Niente pubblico per gli stadi che non rispondono alle norme di sicurezza. È forse la disposizione più eclatante che viene confermata nel testo del decreto-legge contro la violenza negli stadi, messo a punto dai Ministri dell’Interno, della Giustizia e delle Politiche giovanili, approvato nel Consiglio dei Ministri convocato in via eccezionale mercoledì 7 febbraio 2007.
In particolare il decreto interviene su più fronti: sarà il prefetto che, in base alle indicazioni fornite dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, deciderà in quali stadi si dovranno svolgere le partite di calcio senza pubblico, perché non a norma con le misure di sicurezza; viene inoltre vietata la vendita di blocchi di biglietti per i tifosi in trasferta; inasprite le pene per coloro che lanciano razzi e petardi e utilizzano mazze e bastoni in occasione di partite di calcio, sia allo stadio che nelle immediate vicinanze, ai quali può essere comminata la pena della reclusione fino a quattro anni; viene trasformato in delitto il reato contravvenzionale di mero possesso di razzi o petardi o mazze e bastoni in prossimità degli stadi, prevedendo la specifica sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni; entrambe le ipotesi vengono applicate sia nel corso degli eventi sportivi che nelle 24 ore antecedenti o successive le partite; verranno utilizzate misure di prevenzione personale o patrimoniale contro associazioni o club nei quali sono evidenti i favoreggiamenti di tifosi violenti; infine viene dilatata fino a 48 ore, dalle attuali 36, il periodo di cosiddetta "quasi flagranza": il tempo entro il quale le forze dell’ordine possono procedere all’arresto dei responsabili delle condotte illegali dopo la verifica di filmati e così via.
Il testo del provvedimento che viene presentato è quello proposto al Consiglio dei ministri ed è soggetto a modifiche, in ogni momento, fino al momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale. Successivamente il decreto dovrà andare all’esame delle Camere per la conversione.
(07 febbraio 2007) DECRETO-LEGGE RECANTE: "MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI AGONISTICHE" (7 febbraio 2007)
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione
VISTA la legge 13 dicembre 1989 n. 40, e successive modificazioni;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di interventi volti a contrastare gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio, del Ministro dell’interno, del Ministro della Giustizia e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)
1. Fino all’esecuzione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio possono essere svolte esclusivamente "a porte chiuse". Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto legge n. 28 del 2003.
2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. E’ fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano. E’, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.."
3. I divieti di cui al comma 2 si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
Art. 2
(Modifiche all’articolo 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1:
le parole: "e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2 " sono sostituite dalle seguenti: "ed agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter ";
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni".
al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro".
al comma 7, le parole: "da due mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da 6 mesi a sette anni" e le parole: "il giudice può disporre" con le seguenti: "il giudice dispone altresì."
2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1, persone prive dei requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono od in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro."
Art. 3
(Modifiche all’articolo 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva."
2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.".
Art. 4
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1-bis, le parole: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 6-bis comma 1, all’articolo 6-ter e all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione della pena accessoria di cui al comma 7 dell’articolo 6."
al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle parole "entro quarantotto ore".
2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell’articolo 6-bis commi 1 e 2, " sono inserite le parole "nell’articolo 6-ter".
Art. 5
(Integrazione del sistema sanzionatorio
per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)
1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto il seguente periodo: "Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni".
Art. 6
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
Art. 7-ter
(Misure di prevenzione)
1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, ultimo periodo, della legge n. 575 del 1965.
Art. 7
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)
1.All’articolo 339 del codice penale le parole "della reclusione da tre a quindici anni" sono sostituite con le parole "da cinque a quindici anni".
2.All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone."
Art. 8
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
E’ vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E’ parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell’associazione facciano parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
Le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l’elenco dei propri aderenti.
Fermi restando gli obblighi di tenuta della documentazione contabile di cui alla normativa vigente, le società sportive conservano per il periodo di tre anni la documentazione relativa alle sovvenzioni, ai contributi e alle facilitazioni di qualsiasi natura corrisposti alle associazioni di tifosi e gli elenchi di cui al comma 2.
Alle società sportive che non osservano i divieti e le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, al quale l’organo che effettua l’accertamento presenta il relativo rapporto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 120.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società sportive che non ottemperano all’obbligo di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al Decreto del Ministro dell’Interno 6 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal Prefetto della provincia in cui la società ha sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10
(Adeguamento degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:
"5 bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi, assumendone i relativi oneri. In tal caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, indice entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta".
Art. 11
(Iniziative per promuovere i valori della cultura sportiva)
1. Il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione e nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, assicura, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la definizione delle opportune forme di intesa con le Regioni e gli Enti Locali e promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle Organizzazioni Sportive Nazionali ed Internazionali.
Art. 12
(Piano nazionale per l’impiantistica sportiva destinata all’esercizio della pratica calcistica)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno convoca un tavolo di concertazione per definire, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, il piano nazionale straordinario per l’impiantistica destinata all’esercizio della pratica calcistica al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il C.O.N.I., i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Art. 13
Modifiche agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n, 177
1. All’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma:
"6 bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codici di autoregolamentazione recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive".
2.All’articolo 35, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis In caso di inosservanza delle disposizioni dei codici adottati ai sensi del comma 6 bis dell’art. 34 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
3.All’articolo 35, comma 2, le parole "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a trenta giorni"."

:(


POMPEI-NOCERA. 59 D.C.
I primi problemi allo stadio? Quelli documentati sono del 59 D.C. Durante uno spettacolo gladiatorio, scoppiarono disordini del genere tra pompeiani e nocerini ricordati da un affresco ritrovato a Pompei e raccontati da Tacito (Annales XIV, 17) che scrive: "Dapprima si scambiarono ingiurie, poi passarono alle sassate, alla fine ricorsero alle armi ... furono riportati a casa molti di quei di Nocera, col capo mutilo per le ferite e in quella città parecchi tra i cittadini piansero la morte dei figli e dei genitori".


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